L’ Area Marina Protetta “Capo Carbonara” è stata istituita dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , con decreto Ministeriale del 15 Settembre 1998, poi modificato nel 1999 e sostituito integralmente dal Decreto Ministeriale del 7 Febbraio 2012 (Gazzetta ufficiale n° 113 del 16 Maggio 2012). La gestione dell’ Area Marina Protetta è affidata al solo Comune di Villasimius.
(Decreto Ministeriale n° 60 del 7 Febbraio 2012 e Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione)
Velocità
Nelle zone B e C è consentita la navigazione, esclusivamente in assetto dislocante, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa.
Ancoraggio e ormeggio
Nelle zone indicate come “A” riserva integrale è vietata la navigazione, l’ancoraggio e l’ormeggio.
elle zone indicate come “B” riserva generale, “C ” riserva parziale e “D” riserva sperimentale è consentito l’ancoraggio nelle apposite strutture predisposte dall’Ente Gestore oppure negli specchi acquei caratterizzati da fondali sabbiosi, liberi da Posidonia oceanica, non interdette per fini balneari con determinazione della RAS n. 817 del 10-05-2013
Pesca sportiva
In tutta l’A.M.P. è vietata la pesca subacquea libera.Nella zona “A” riserva integrale, è vietata la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata.Nella zona “B” riserva generale, la pesca sportiva può essere praticata solo se autorizzata dal soggetto gestore (Comune di Villasimius) e riservata ai residenti nel Comune di Villasimius.Nelle zone “C” riserva parziale e “D” riserva sperimentale, la pesca sportiva può essere praticata solo se autorizzata dal soggetto gestore (Comune di Villasimius) e regolamentata sulla base delle esigenze di tutela dell’ A.M.P, ai soggetti equiparati ai residenti nel Comune di Villasimius.
Nella pesca sportiva é vietato l’uso dei seguenti attrezzi: palamiti, nasse, bilancia, rezzaglio, l’uso della fiocina con l’ausilio di fonti luminose.
NON E’ CONSENTITA LA PESCA DEL RICCIO DI MARE (Paracentrotus lividus)
È consentito:
Sono vietate:
Sono consentite le attività della zona A
Inoltre è consentito:
Sono vietate:
Sono consentite le attività della zona B
Inoltre è consentito:
Sono vietate:
Sono consentite le attività della zona C.
Inoltre è consentito:
Sono vietate: